Trasparenza amministrativa

SERVIZI
EROGATI

Accesso civico

Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma terzo e degli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013, la società riconosce il diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.

Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali.

Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.

 

Accesso civico semplice – modalità di presentazione della richiesta

L’accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il competente per l’accesso civico semplice è il direttore generale della Fondazione.

La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

– via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura pubblicati sul presente sito;

– di persona presso l’indirizzo della struttura pubblicato sul presente sito.

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Presidente della Fondazione contattabile agli stessi riferimenti sopra citati.

 

Accesso civico generalizzato – modalità di presentazione della richiesta

L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli che la Società è obbligata a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e dei divieti di legge.

Il competente per l’accesso civico generalizzato è il direttore di struttura.

La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013 dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

– via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura pubblicati sul presente sito;

– di persona presso l’indirizzo della struttura pubblicato sul presente sito.