Trasparenza amministrativa
BILANCI
Tabelle
informative
SERVIZI
EROGATI
- Class action: “Non sono stati notificati fino al 31/05/2024 ricorsi collettivi di class action né sono state emesse sentenze in tali ricorsi”
- Costi contabilizzati: “Vedi sezione bilanci”
- Liste di attesa: “Non sono gestite direttamente. Si rimanda al sito della ULSS1 Dolomiti”
Accesso civico
Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma terzo e degli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013, la società riconosce il diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.
Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali.
Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.
Accesso civico semplice – modalità di presentazione della richiesta
L’accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il competente per l’accesso civico semplice è il direttore generale della Fondazione.
La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:
– via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura pubblicati sul presente sito;
– di persona presso l’indirizzo della struttura pubblicato sul presente sito.
Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Presidente della Fondazione contattabile agli stessi riferimenti sopra citati.
Accesso civico generalizzato – modalità di presentazione della richiesta
L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013) ha ad oggetto dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli che la Società è obbligata a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e dei divieti di legge.
Il competente per l’accesso civico generalizzato è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013 dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:
– via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura pubblicati sul presente sito;
– di persona presso l’indirizzo della struttura pubblicato sul presente sito.